Il 12 luglio del 2013 è entrato in vigore un provvedimento che regola l’utilizzo degli “impianti termici”, vale a dire dei condizionatori e degli impianti di riscaldamento. La misura fissa il tetto di temperature minime estive e di quelle massime invernali che devono essere mantenute negli ambienti. Ecco qual è la temperatura minima a cui si può tenere un condizionatore, pena una multa anche molto salata.
Temperatura minima condizionatore: cosa dice il provvedimento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013 è apparso il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
Il successivo 12 luglio il DPR è entrato in vigore, stabilendo che un impianto di climatizzazione in funzione può raffreddare l’aria fino a 26° (con -2°C di tolleranza) per tutte le tipologie di edifici. Viene fatta eccezione solo per gli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. In questo caso, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti della temperatura dell’aria, nel caso in cui le esigenze produttive richiedono temperature più basse del valore limite. E nel caso in cui il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti sia ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

Per quanto riguarda le temperature da tenere nel periodo invernale, quando l’impianto di riscaldamento è in funzione, la media ponderata delle temperature dell’aria nei vari ambienti non deve superare i 20°C (con +2° di tolleranza) – i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Il provvedimento conferma anche la suddivisione del territorio nazionale in 6 “zone climatiche”, a seconda delle quali sono previste diverse limitazioni ai periodi di accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento invernale.
Le zone climatiche
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
F: nessuna limitazione.
B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
F: nessuna limitazione.
Al di fuori dei periodi indicati, gli impianti termici possono essere accesi solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino il funzionamento, con apposita ordinanza dell’amministrazione comunale. Analogamente, l’amministrazione comunale può disporre riduzioni della temperatura massima consentita, sia nei centri abitati che nei singoli immobili. E restano in vigore le deroghe già previste per ospedali, scuole materne, piscine ed altri edifici particolari.

Le sanzioni
Il decreto prevede inoltre che “l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica” siano ”affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo”. E sono previste anche sanzioni: i proprietari e gli amministratori di condominio che non rispettano le norme in materia di climatizzazione e riscaldamento sono passibili di una multa compresa tra i 500 e i 3.000 euro. Mentre gli operatori incaricati del controllo degli impianti che non ottemperano al regolamento, sono passibili di multe tra i 1.000 e i 6.000 euro.