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Rottamazione quater, la scadenza per pagare la prima o unica rata slitta al 31 ottobre

Tutti i dettagli sulla misura.

8 Maggio 2023 21:55 Riccardo Castrichini
Novità per la rottamazione quater: la scadenza per pagare la prima o unica rata slitta al 31 ottobre. Tutte le novità.

Lo scorso 4 maggio il Consiglio dei Ministri guidato da Giorgia Meloni ha previsto la proroga per la rottamazione quater, ovvero il regolamento agevolato dei debiti presenti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Slitta, dunque, il tempo per la presentazione della domanda così come quello per il pagamento della prima o unica rata. Più nello specifico si passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

Rottamazione quater: prorogata la scadenza per il pagamento

In base a quanto disposto dal Consiglio dei ministri, i cittadini che intendono accedere alla rottamazione quater avranno tempo fino al 30 giugno 2023, con la scadenza per il pagamento della prima o unica rata che viene fissata al 31 ottobre 2023, mentre la seconda (nel caso si decidesse di non optare per l’unica rata) dovrò essere corrisposta entro il 30 novembre 2023. In presenza di un pagamento dilazionato, con le rate che possono essere al massimo 18 e consecutive, le scadenze di pagamento nel 2024 corrispondono al 28 febbraio, al 31 maggio, al 31 luglio e al 30 novembre.

Rottamazione quater: le rate

Si ricorda che le rate devono avere degli importi che rispettano le normative previste dalla legge. Entrando più nel dettaglio, è previsto che le prime due rate da versare siano di importo pari al 10 per cento dell’importo totale da corrispondere. «In caso di pagamento rateale – si legge in un comunicato stampa diffuso dal Governo il 4 maggio 2023 – sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo». Resta inoltre la specifica per la quale il contribuente perde il diritto all’agevolazione della rottamazione quater se eccede il termine di tolleranza nei pagamenti. Ecco dunque che, solo in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, il contribuente perde la rottamazione quater e i pagamenti che fino a quel momento ha effettuato vengono considerati come una forma di acconto sulle somme dovute.

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