Riforma reclutamento docenti 2022: scuola primaria e sostegno. Cosa cambia per stipendi, concorso e assunzioni

Virginia Cataldi
25/04/2022

Cosa prevede la riforma reclutamento docenti 2022? Il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove regole sulla formazione iniziale e continua.

Riforma reclutamento docenti 2022: scuola primaria e sostegno. Cosa cambia per stipendi, concorso e assunzioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del reclutamento docenti 2022 presentata dal Ministero dell’Istruzione. È il documento che stabilisce le nuove regole sulla formazione iniziale e continua e il reclutamento degli insegnanti. Il provvedimento introduce importanti novità per i concorsi per insegnare, l’abilitazione per diventare docente e l’accesso al ruolo a scuola. Ecco cosa prevede la riforma reclutamento docenti 2022 firmata dal Ministro Bianchi.

Riforma Reclutamento docenti 2022

Il provvedimento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri introduce importanti novità per i concorsi pubblici e le assunzioni nelle PA, e comprende anche le nuove regole per l’accesso alla carriera di docente e per reclutare gli insegnanti. Infatti, scopo del nuovo regolamento è introdurre percorsi certi per chi intende intraprendere tale carriera.

La riforma del Ministro Bianchi per il reclutamento degli insegnanti prevede una fase transitoria fino al 2024, che servirà ad assumere 70 mila docenti.

Cosa prevede la riforma reclutamento docenti 2022? Il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove regole sulla formazione iniziale e continua.
riforma reclutamento docenti 2022

Cosa cambia con la riforma

  1. il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente è articolato in
    – un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), da svolgere dopo la laurea o durante il percorso formativo, per acquisire le competenze teorico-pratiche;
    – un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza annuale;
    – un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione finale
  2. i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti sono organizzati ed erogati attraverso centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti, a cui si può accedere durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico;
  3. il periodo di formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto;
  4. la prova finale comprende una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento;
  5. le modalità per conseguire i 60 crediti formativi universitari o accademici sono definite con apposito decreto da adottare entro il 31 luglio 2022;
  6. l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue dopo un percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU o CFA, con superamento della relativa prova finale;
  7. gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, sono assunti a tempo determinato e part time per un anno, durante il quale svolgono il periodo di formazione iniziale e la prova finale per l’abilitazione;
Cosa prevede la riforma reclutamento docenti 2022? Il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove regole sulla formazione iniziale e continua.
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Altre novità

  1. fino al 31 dicembre 2024
    – sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, in parte tramite tirocinio diretto;
    – i vincitori del concorso su posto comune non abilitati sono assunti con contratto annuale a tempo determinato part-time. Questi completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con prova finale. Se la superano conseguono l’abilitazione e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’immissione in ruolo;
  2. i precari non abilitati con 3 annualità di servizio che abbiano vinto il concorso sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono 30 CFU o CFA del percorso universitario di formazione iniziale, al termine del quale superando la prova finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento ed iniziano il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo
  3. i vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, da prestare per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo;
  4. è istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che si occupa di:
    – promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
    – dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA e del personale ATA;
    – assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.