L’elezione del Presidente della Repubblica è disciplinata dall’Art. 84 della Costituzione, il quale stabilisce chi elegge la massima carica dello Stato e quali sono i voti che una personalità deve ottenere per poter salire al Quirinale.
Presidente della Repubblica: chi lo elegge
La legge prevede che il Capo dello Stato sia scelto dai cosiddetti Grandi Elettori, ovvero tutti i membri del Parlamento e tre delegati per ciascuna regione (eccetto la Valle d’Aosta che ne ha solo uno) eletti dal rispettivo Consiglio regionale. La loro presenza è volta a garantire la rappresentanza delle minoranze e solitamente sono rappresentanti dal presidente della Giunta, dal presidente del Consiglio e da un consigliere dell’opposizione. Non si tratta comunque di una regola e questo ruolo può essere svolto anche da altri amministratori locali.
Essendo i deputati 630, i senatori 321 (315 eletti e 6 a vita) e i delegati regionali 58, a votare il Presidente della Repubblica sono in totale 1.009 individui. La votazione avviene nell’Aula di Montecitorio in una seduta comune presieduta dal Presidente della Camera a cui siede accanto quello del Senato ma senza funzioni.
Questo l’ordine con cui gli elettori, per cui la chiama viene fatta due volte, esprimono il proprio voto deponendo la scheda nell’apposita urna: senatori a vita, senatori, deputati e delegati.
Presidente della Repubblica, chi lo elegge: la votazione
La votazione avviene a scrutinio segreto e la Costituzione prevede che, per essere eletti, serva ottenere la maggioranza di due terzi dell’assemblea (stando ai numeri attuali 672 su 1.009) fino al terzo scrutinio mentre dal quarto basti quella assoluta (505). Questo serve ad evitare che la carica, che rinvia ad un ruolo indipendente dall’indirizzo della maggioranza politica, sia ostaggio di quest’ultima.
Nonostante la seduta sia unica, tra una votazione e l’altra sono previste delle interruzioni per favorire il dialogo tra gli elettori e trovare un accordo su un possibile candidato. Secondo i dati della Camera, la durata media di ciascuno scrutinio è pari a circa quattro ore e mezza.