L’Alto Commissariato dell’Onu per i diritti umani ha chiesto all’Italia l’applicazione di misure temporanee cautelative relative alla detenzione al 41 bis di Alfredo Cospito. Il documento di richiesta, arrivato il primo marzo, è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e all’avvocato difensore Flavio Rossi Albertini che, subito dopo il rigetto del ricorso per il detenuto in Cassazione, aveva inoltrato una comunicazione individuale alla Commissione Diritti Umani denunciando le condizioni di detenzione del proprio assistito.
L’Onu richiama l’Italia su Alfredo Cospito
Nel documento, diffuso dal legale e dal presidente dell’associazione A buon diritto Luigi Manconi, si legge che, in attesa della decisione sul merito della petizione individuale presentata per Cospito, il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha deciso di applicare una misura provvisoria che consiste nel richiedere all’Italia di assicurare il rispetto degli standard internazionali e degli articoli 7 e 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Nello specifico, il primo riguarda il «divieto di tortura e trattamenti o punizioni disumane o degradanti e divieto di sottoposizione, senza libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche» mentre il secondo «l’umanità di trattamento e il rispetto della dignità umana di ogni persona privata della libertà personale».

«Grave precedente se l’Italia emulasse i regimi autocratici»
Nonostante la richiesta dell’Onu di adottare «misure urgenti a protezione del detenuto», accusano Manconi e Rossi Albertini, nessuna iniziativa è stata assunta dal ministro della Giustizia per revocare o migliorare la condizione detentiva dell’anarchico, in sciopero della fame da oltre 130 giorni. «Rappresenterebbe un grave precedente se la decisione adottata dal Comitato rimanesse lettera morta e se l’Italia emulasse l’indifferenza dimostrata per l’Onu dai regimi autocratici», hanno continuato.

E ancora: «Le misure urgenti, che avrebbero un effetto immediato, vengono adottate dal Comitato quando sussiste il rischio imminente per la tutela dei diritti essenziali della persona e al fine di evitare danni irreparabili al ricorrente nelle more della decisione finale del Comitato. Il danno irreparabile sarebbe ad esempio la morte di Alfredo Cospito durante la detenzione. È chiaro che, con questa azione, la Commissione sta per la prima volta mettendo in dubbio la legittimità del regime 41 bis rispetto alle convenzioni internazionali».