Naspi aprile 2022, quando arriva il pagamento?

Debora Faravelli
12/04/2022

Tutto quello che c'è da sapere sull'assegno Naspi di aprile 2022: quando arriva, a che spetta e dove controllare l'avvenuto pagamento.  

Naspi aprile 2022, quando arriva il pagamento?

Il pagamento della Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione, del mese di aprile 2022 sarebbe dovuto arrivare a partire da venerdì 8, ma l’INPS ha procrastinato l’erogazione alla metà del mese: vediamo quando arriva l’ammortizzatore sociale premettendo che non c’è una data univoca per tutti perché molto dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda per riceverlo.

Naspi aprile 2022, quando arriva?

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego sarà pagata a partire dal 18 aprile 2022. La data precisa in cui verrà erogata l’indennità è pubblicata sul proprio fascicolo previdenziale INPS consultabile dal sito dell’Istituto di Previdenza. Per poter accedere e verificare il pagamento occorre essere in possesso di almeno una delle seguenti credenziali:

  • SPID
  • CIE: Carta d’identità elettronica 3.0
  • CNS: la Carta Nazionale dei Servizi

Una volta eseguito l’accesso è necessario cliccare sull’icona I miei avvisi e sulla sezione relativa agli avvisi di pagamento. Qui il destinatario, in seguito all’erogazione della Naspi che avverrà appunto nella seconda metà del mese, vedrà una notifica con l’indicazione dell’importo lordo del sussidio.

Naspi: quanto si prende?

Si ricorda che l’ammontare della Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile se tale cifra è pari o inferiore all’importo di €1227,55, mentre in caso contrario il sussidio sarà uguale al 75% di 1250,87€ più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo di 1250,87€. Va specificato che, a partire dal sesto mese, tale cifra subirà una riduzione progressiva e costante del 3% sul mese precedente. La durata massima di percezione dell’indennità non può superare i 24 mesi.

Naspi: a chi spetta

Entrata in vigore nel 2015, la Naspi offre sostegno economico mensile per un anno ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a meno che non si tratti di:

  • dimissioni per giusta causa (non riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • licenziamento disciplinare.

Va precisato che per accedere all’indennità è necessario aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.