Novità sul caso Juve plusvalenze. Infatti, il Tar del Lazio ha dato via libera all’accesso dei legali del club di Torino a una carta «nascosta». Finora, il contenuto di quest’ultima era ancora un mistero per gli avvocati difensori.

La decisione del Tar sulla carta «nascosta»
Nella fattispecie, si parla della nota 10940 datata 14 aprile 2021 nella quale la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni riguardanti il caso Juve delle plusvalenze. Difatti, in questo documento l’organo di vigilanza segnala alla Procura determinate «fattispecie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti i contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo». Inoltre, al centro c’è anche la risposta nella nota della Procura Federale che, come spiega il Tar, «ha fornito indicazioni interpretative alla Co.Vi.So.C. ai fini dell’emanazione della nota, con la quale la Commissione ha proceduto a una segnalazione in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati».

La sentenza del Tar sul caso Juve plusvalenze
Nel documento che riporta la decisione del Tar si legge che «Va, quindi, ordinato alla Co.Vi.So.C. di ostendere al ricorrente copia della nota della Procura Federale, entro sette giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente». In poche parole, ora i legali della Juventus possono accedere ai documenti richiesti e prepararsi al meglio per il caso plusvalenze.
Il Tar ha poi continuato a spiegare la sentenza con queste parole: «È evidente l’interesse all’accesso difensivo nel caso in esame, in particolare nella pendenza della impugnazione della sentenza di revocazione, emessa dalla Corte Federale di Appello, proprio perché l’atto in esame dev’essere conosciuto prima che si concluda il processo sportivo, posto che ogni successiva iniziativa proposta presso la giurisdizione amministrativa statale incorrerebbe nei noti limiti degli strumenti di tutela, che in materia disciplinare sono di tipo risarcitorio e non reale, secondo l’impostazione accolta dalla Corte costituzionale».