«La notizia di reato, per entrambi gli indagati, è totalmente infondata». Si conclude con l’archiviazione per l’ex premier Giuseppe Conte, oggi leader del Movimento 5 Stelle, e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, l’inchiesta su come sia stata gestita la prima fase di pandemia da Covid, nella provincia di Bergamo. Il Tribunale dei Ministri ha ritenuto che non ci fossero elementi per procedere e ha così accolto la richiesta della Procura di Brescia, arrivata a fine maggio. Conte e Speranza erano accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa.

L’ordinanza: «Il fatto non sussiste»
Alla base dell’archiviazione c’è soprattutto quella che la presidente della sezione lavoro del tribunale dei ministri, Maria Rosa Pipponzi, definisce «un’ipotesi irragionevole». A Conte veniva contestata la mancata istituzione della zona rossa dalla Procura di Bergamo. Ma il tribunale spiega che «non risulta che il Presidente del Consiglio Conte, prima del 2 marzo 2020, fosse stato informato della situazione dei comuni di Nembro e Alzano Lombardo» e quindi «si tratta, evidentemente, di ipotesi irragionevole», l’istituzione nella stessa giornata della zona rossa. Pipponzi precisa: «Si tratta, evidentemente, di ipotesi irragionevole perché non tiene conto della necessità per il Presidente del Consiglio di valutare e contemperare i diritti costituzionali coinvolti e incisi dall’istituzione della zona rossa. Ed infatti l’istituzione della zona rossa comporta il sacrificio di diritti costituzionali quali il diritto al lavoro, il diritto di circolazione, il diritto di riunione, l’esercizio del diritto di culto». Insomma: «Il fatto non sussiste».
I giudici: «Reato di epidemia colposa non configurabile»
Il tribunale dei Ministri spiega inoltre che «non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogenie quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia». E inoltre, sul caso di Speranza, spiega che «le omissioni e i ritardi descritti dalla nota di trasmissione della Procura di Bergamo riguardano attività amministrative, distinte dalle funzioni ministeriali di indirizzo politico – amministrativo, di esclusiva pertinenza del Segretario generale del Ministero della Salute e delle Direzioni generali. Al Ministro della Salute era preclusa qualsiasi ingerenza nello svolgimento di tali attività».
