Eutanasia, definizione e cosa prevede la legge in Italia
Nel nostro Paese è illegale. E così resta per adesso, visto il no della Corte costituzionale al quesito referendario sull'abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale. Le differenze con suicidio assistito e sospensione delle cure.
La Corte costituzionale ha detto no al quesito referendario sull’eutanasia legale. La Consulta lo ritiene inammissibile in quanto «a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». La sentenza che ha bocciato l’ammissibilità del referendum “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)” sarà depositata nei prossimi giorni. «Si tratta di una decisione politica: non credo che la difesa delle persone deboli o fragili possa consistere nell’imporre una sofferenza contro la loro volontà», ha dichiarato Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni. «Sull’eutanasia proseguiremo con altri strumenti, abbiamo altri strumenti. Come con Piergiorgio Welby e Dj Fabo. Andremo avanti con disobbedienza civile, faremo ricorsi. Eutanasia legale contro eutanasia clandestina». Cosa prevede la legge in Italia e che differenza c’è tra eutanasia e suicidio assistito? Facciamo chiarezza.
Eutanasia, come avviene e cosa prevede la legge
Eutanasia indica l’atto di procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di una persona che ne faccia esplicita richiesta. Prevede la somministrazione di un farmaco letale al paziente che ne fa richiesta e soddisfa determinati requisiti e a somministrare il farmaco, di regola per via endovenosa, è un medico. L’eutanasia costituisce reato in Italia e rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 (Omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del Codice Penale. L’eutanasia viene spesso utilizzata come sinonimo di suicidio assistito e sospensione dei trattamenti, ma non è così.

Eutanasia, la differenza con il suicidio assistito
Il suicidio assistito è invece l’atto del porre fine alla propria esistenza in modo consapevole, mediante l’autosomministrazione di dosi letali di farmaci. Il soggetto viene appunto “assistito” da un medico (in questo caso si parla di suicidio medicalmente assistito) o da un’altra figura, che rende disponibili le sostanze necessarie. La sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale ha infatti individuato quattro requisiti che possono giustificare un aiuto al suicidio: presenza di una patologia irreversibile; grave sofferenza fisica e psichica; piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli; dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Il suicidio assistito, per quanto legittimato, non è praticato in Italia. Per intenderci, è il caso di Dj Fabo, che fu accompagnato in Svizzera per il suicidio assistito da Cappato, poi andato a processo e successivamente assolto.

Eutanasia, la differenza con la sospensione delle cure
La sospensione delle cure, dunque una sorta di eutanasia passiva, costituisce un diritto sancito dall’art. 1 della legge 219/2017: «Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Utilizzata per Piergiorgio Welby, Eluana Englaro e altre vittime di “accanimento terapeutico”, è stata talvolta autorizzata da sentenze giudiziarie o chi ha contribuito ad attuarla è stato considerato “non punibile” dopo essere andato a processo.