Dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023. Tanto è durato lo sciopero della fame dell’anarchico Alfredo Cospito, attualmente recluso al 41 bis. A sceglierlo è stato lo stesso Cospito, all’indomani della pronuncia della Consulta. Quest’ultima, infatti, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo un articolo del codice, quello che «vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo». E da qui sarebbe nata la decisione, comunicata dallo stesso anarchico. Già a inizio aprile Cospito aveva iniziato a ingerire integratori a causa delle condizioni precarie di salute.

Cospito non ha motivato la sua scelta
L’anarchico in mattinata ha ricevuto un modulo prestampato, a disposizione dei detenuti, in cui ha soltanto scritto: «Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame». Questo l’avviso inviato ai vertici del Dap, del carcere di Opera in cui è rinchiuso in regime di 41 bis, e del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Quasi sei mesi di digiuno hanno gravemente fiaccato il fisico di Alfredo Cospito, che non ha comunque motivato la sua scelta di tornare a mangiare. Ma non è un caso che la decisione arrivi a poche ore dalla prima vittoria giuridica ottenuta da lui e dal suo legale, Flavio Rossi Albertini.
La Consulta apre alle attenuanti
Quanto accaduto ieri ha quindi un grosso peso sulla sua decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale non riconoscere le attenuanti, ritenendo illegittimo il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale. Da questo era partita la pena, fissata in 20 anni di carcere poi in appello. Per la Corte «il carattere fisso della pena esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva».
