Alta tensione tra Germania e Italia sul tema dei risarcimenti chiesti dalle vittime di crimini di guerra nazisti: a decidere sulla questione sarà un tribunale. E non uno qualsiasi. La Germania ha infatti avviato un procedimento contro l’Italia davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Onu, basata all’Aia, per il mancato rispetto della sua immunità giurisdizionale come Stato sovrano. Berlino sostiene che Roma sta continuando a permettere alle vittime dei crimini di guerra nazisti di chiedere risarcimenti allo stato tedesco, anche dopo una precedente sentenza della Corte internazionale di giustizia, secondo cui tali richieste violano il diritto internazionale.

Germania contro Italia, la sentenza del 3 febbraio 2012
La sentenza a cui fa riferimento la Germania risale al 3 febbraio 2012, data in cui la Corte internazionale di giustizia dell’Onu si espresse sulla questione dell’immunità giurisdizionale nella causa relativa alle immunità dello Stato: «Nonostante le pronunce di tale sentenza, i tribunali nazionali italiani, dal 2012, hanno accolto un numero significativo di nuove richieste contro la Germania in violazione dell’immunità sovrana della Germania», spiega Berlino. Dalla pronuncia della sentenza «almeno 25 nuove cause sono state intentate contro la Germania davanti ai tribunali italiani» e in almeno 15 procedimenti i tribunali nazionali italiani hanno proceduto a richieste di risarcimento contro la Germania, «in relazione alla condotta del Reich tedesco durante la Seconda guerra mondiale».

Germania contro Italia, la sentenza del 22 ottobre 2014
Da allora sono trascorsi dieci anni. La Germania si riferisce in particolare alla sentenza n. 238/2014 del 22 ottobre 2014, con cui la Corte costituzionale italiana, ha riconosciuto «l’obbligo del giudice italiano di conformarsi alla sentenza della ICJ del 3 febbraio 2012», sottoponendo tuttavia questo stesso obbligo «al “principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali” del diritto costituzionale italiano, per consentire alle vittime di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità di presentare ricorsi individuali essere presentate contro gli Stati sovrani».