L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello numero 247 dell’8 marzo 2023, ha precisato che anche nel caso in cui lo sconto in fattura non sia indicato in tutte le fatture relative alle spese sostenute per il bonus facciate, sì potrà comunque esercitare questa opzione. Nonostante l’errore, dunque, non si perderà il diritto a esercitare lo sconto in fattura, anche se rappresenta un indicatore di possibile anomalia.
Bonus facciate 2023, lo sconto in fattura con errore
In base a quanto precisato dall’Agenzia, in caso di errore si potrà dimostrare la modalità di fatturazione grazie al contratto, oltre che le fatture e i bonifici parlanti per la verifica. Si sottolinea inoltre che, al verificarsi di date condizioni, potrebbe richiedesi necessario un documento extracontabile della fattura emessa a titolo di acconto con lo sconto concesso in relazione ai lavori realizzati.

I dettagli
È bene precisare che quanto detto dall’Agenzia delle Entrate non implica che tutti gli errori sulle fatture dei bonus edilizi permetteranno comunque l’accesso alle agevolazioni. L’interpello 247 dell’8 marzo, infatti, si riferisce alla specifica situazione in cui un contribuente ha effettuato lavori rientranti nel bonus facciate al 90 per cento nel 2021 e ha scelto l’opzione dello sconto in fattura. Lo stesso contribuente intendeva pagare il 10 per cento dell’importo dei lavori e scegliere l’opzione prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio per il rimanente 90 per cento. Tuttavia, nella prima fattura di acconto non è stata indicata la scelta dell’opzione, che è invece indicata nelle successive fatture. Il contribuente ha dunque chiesto di poter esercitare comunque l’opzione, malgrado l’errore, con l’Agenzia delle Entrate che ha risposto dicendo che, in linea di principio lo sconto in fattura deve essere espressamente indicato in ciascuna delle fatture emesse, ma, nel caso in questione, è possibile dimostrare che:
- l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata e inserita nel contratto;
- il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
- gli importi corrisposti possano essere riconciliati attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.